Nuova regolamentazione per i lavoratori autonomi

A partire dall'anno d'imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) non saranno più considerati "compensi". L'art. 54 del TUIR, così come riformulato, prevede che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico - addebitate analiticamente al committente - non concorrono più alla formazione del reddito. I rimborsi spese di conseguenza non saranno soggetti a ritenuta d'acconto e specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.


Il riaddebito al committente deve avvenire applicando l’aliquota ordinaria del 22%, anche laddove la spesa sostenuta dal professionista sconti un’aliquota ridotta come, ad esempio, per le spese alberghiere e di ristorazione (soggette ad Iva al 10%). Infatti, non è possibile inquadrare il sostenimento di tali costi nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, poiché l’oggetto dell’incarico al professionista è l’esecuzione di un incarico professionale e non l’acquisto di un servizio alberghiero o di ristorazione.


Il rimborso spese a forfait continua invece ad essere trattato come un compenso imponibile e corrispondentemente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza. 

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