Entro il  30 novembre è possibile fruire della rideterminazione del costo fiscale dei terreni agricoli ed edificabili

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, possono fruire dell'opzione della rivalutazione del valore dei terreni posseduti o delle partecipazioni entro il prossimo 30 novembre tramite la presentazione di una perizia di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato.


La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata. L’imposta sostitutiva verrà calcolata nella misura del 16% sul valore determinato dalla perizia.


Resta fermo che, in materia di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni, l’assunzione del valore rivalutato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, quindi, qualora il valore rivalutato sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente.


Da ultimo nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Non è previsto il rimborso per l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata e che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza.

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